– Proroga Spagna 2013 Avvocato – Nessuna proroga dell’entrata in vigore della Legge 34/2006 sull’accesso alle professioni di avvocato e procuratore giudiziario in Spagna.

La notizia circolava da tempo, ma ora arriva la conferma ufficiale del Consejo General del Abogacia Española (CGAE), l’omologo spagnolo del nostro Consiglio Nazionale Forense, che nella sua pagina web pubblica un articolo intitolato: “La Ley de Acceso y su entrada en vigor. Problemas de interpretación de la disposición transitoria” (Legge di Accesso alla professione forense ed entrata in vigore della stessa. Problemi d’interpretazione della disposizione transitoria).

L’organo responsabile di ordinare l’esercizio professionale degli Avvocati in Spagna, risponde alla questione che tanti Italiani si sono posti negli ultimi mesi.

Chi è in possesso del Titolo di Laureato in Giurisprudenza in Italia, prima del 31 ottobre del 2011, di quale termine dispone per iscriversi in un Ordine Forense spagnolo senza che gli siano richiesti i nuovi requisiti legali disposti dalla Legge 34/2006, sull’Accesso alla Professione di Avvocato e Procuratore dei Tribunali?

Con un’interpretazione contrastante con quella contenuta in numerosi pareri dettati dai suoi uffici giuridici, il Consejo General de la Abogacía Española, ha comunicato che il Ministero dell’Educazione Spagnola sostiene che per potersi iscrivere presso un Ordine Forense Spagnolo, senza che siano richiesti i requisiti della nuova normativa, l’interessato deve essere in possesso di un titolo di laurea omologato in Spagna (la cosidetta Credencial) che sia stato rilasciato dal Ministero dell’Educazione, prima del 31 ottobre 2011.

Ufficialmente il CGAE non si pronuncia su tale aspetto, ma limitandosi a pubblicare il parere del Ministero dell’Educazione, di fatto sembra far sua l’interpretazione del suddetto Dicastero.

Sfuma così, almeno pero il momento, la possibilità di un’interpretazione estensiva della Disposizione Transitoria della Legge 34/2006, che equiparava i laureati italiani con anteriorità al 31 ottobre 2011 a quelli spagnoli e gli riconosceva un periodo di transizione di ulteriori due (2) anni per portare a termine il procedimento d’omologazione ed iscriversi presso gli ordini forensi spagnoli, senza che gli siano richiesti i requisiti della nuova normativa.

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