Questo articolo, ha lo scopo di illustrare brevemente gli elementi, le caratteristiche, e le fattispecie contrattuali attraverso le quali plasmare le relazioni commerciali tra un’impresa italiana ed un distributore Spagnolo.

Il punto di partenza è il concetto di distribuzione, vale a dire il vincolo esistente tra un produttore (fabbricante o fornitore) di beni e servizi e un distributore, avendo quest’ultimo la funzione d’intermediazione tra il primo ed il consumatore finale della catena di commercializzazione, dei suddetti beni o servizi.

In Spagna le relazioni commerciali di distribuzione sono difficilmente riconducibili all’interno di un’unica categoria contrattuale vista la variegata tipologia formatasi nel corso del tempo e che si differenzia secondo il grado d’integrazione del distributore nel sistema predisposto dal fornitore.

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Vi sono contratti in cui il fornitore non dispone di diritti tali da poter incidere in maniera significativa sull’attività commerciale del distributore e viceversa contratti in cui il distributore è legato in maniera pressoché inscindibile al fornitore.

Come in Italia anche in Spagna il contratto di distribuzione, in senso stretto, non è oggetto di una espressa regolamentazione legislativa, quindi la lacuna è colmata dall’azione suppletiva della giurisprudenza, la quale vi applica le disposizioni di legge previste per i contratti assimilabili ai contratti di distribuzione.

In primo luogo analizziamo le due tipologie contrattuali che più si adattano alla distribuzione commerciale di merce.

El Contrato de Suministro è un contratto atipico e la sua definizione si evince dalla Sentenza del Tribunal Supremo (Corte di Cassazione) del 03 aprile 2003: Contratto con il quale un imprenditore, el Suministrador o Proveedor(Somministrante o Fornitore) si obbliga mediante un prezzo unitario a consegnare al Suministrado (Somministrato) beni mobili, in epoche e quantità fissate nel contratto o determinate dal Somministrato, secondo le sue necessità.

Si tratta di un unico contratto che dà luogo a prestazioni periodiche e al quale si applicano gli articoli 336 y 342 del Codice di Commercio Spagnolo (Compravendita Commerciale).

Regio Decreto del 22 agosto 1885, con il quale viene pubblicato il Codice di Commercio

Secondo la dottrina Spagnola, il Contrato de Suministro, può essere equiparato al contratto contemplato nel Codice Civile Italiano del 1942, negli Articoli 1.559 e seguenti (Contatto di Somministrazione).

La somministrazione inizia con un accordo previo e unico, che si porta a termine mediante una serie di prestazioni periodiche e continue, per mezzo di consegne posticipate, inglobate nel contatto generale di somministrazione. Le successive consegne di merce danno luogo alle corrispondenti operazioni di liquidazione del “conto” esistente tra le imprese, e nel rispetto dei termini e condizioni stabiliti nel contratto di somministrazione.

La dottrina lo identifica anche come un “atto-contratto quadro” d’offerta permanente e continuata, in virtù del quale il somministrato dovrà solamente manifestare, durante la vigenza dello stesso la sua volontà di ricevere un certo numero di beni ed in determinate condizioni di qualità e prezzo, già stabilite nel “contratto quadro”.

Aspetti salienti del contratto di somministrazione sono:

  • L’obbligazione del somministrante, di somministrare in maniera regolare (continuata o periodica) e nel rispetto dei termini e condizioni del contratto la merce ordinata dal somministrato (è importante tener presente il rischio che il somministrante possa essere dichiarato inadempiente nel caso in cui non sia in grado di consegnare la merce ordinata dal somministrato, nelle condizioni pattate).
  • Per la Giurisprudenza Spagnola non è sufficiente un solo inadempimento da parte del Somministrato (pagamento di una fattura), per giustificare la risoluzione del contratto, ma è imprescindibile anche l’esistenza di sintomi ed indizi, intesi come circostanze oggettive, che facciamo presumere inadempimenti anche futuri.

In ogni caso trattandosi di un contratto atipico, vige il principio generale di autonomia della volontà delle parti (art. 1.255 del Codice Civile) o in suo difetto la normativa della Compravendita Civile e Commerciale (art. 1.445 e ss del Codice Civile spagnolo o 425 e ss del Codice del Commercio Spagnolo).

La distribuzione esclusiva o concessione. Contratto con il quale, un’impresa (ConCessionario) si compromette a vendere in una zona e in determinate condizioni i prodotti di un altra impresa (Concedente) ed a offrire agli acquirenti  dei suddetti prodotti una determinata assistenza. Può essere inteso anche come il contratto con il quale, il Concedente offre al Cessionario, durante un determinato periodo, il diritto di distribuire i suoi prodotti in una determinata zona. È tipico di prodotti di marche che richiedono un’assistenza tecnica specializzata. Le successive consegne di prodotti comportano la nascita di contratti di compravendita tra Concedente e Cessionario, che saranno regolati dalle disposizioni del contratto di concessione. Il Cessionario a sua volta venderà i beni comprati ai clienti finali.

Il contratto di distribuzione può essere con o senza esclusiva in una zona determinata. Può essere confuso con il contratto d’agenzia, ma la differenza fondamentale è data dal fatto che il Cessionario vende i prodotti in nome e per conto proprio (propio nomine). Il cessionario assume i propri rischi, con capitale proprio.

Nel contratto di distribuzione l’elemento principale è l’obbligazione per il distributore di comprare e poi rivendere, la merce nel rispetto dei termini e condizioni del contratto, mentre nel contratto di somministrazione l’elemento fondamentale è l’obbligo per il somministrante di somministrare la merce al somministrato.

Mentre il Somministrato è un imprenditore che svolge la propria attività, con una propria strategia e obiettivi propri, in modo totalmente indipendente, il ConCessionario si inserisce dentro di una rete più ampia di imprenditori, coordinati dalla politica comune di un imprenditore principale (il Concedente), al fine di pubblicizzare una determinata marca. Molto spesso, il Somministrato riceve beni per poi trasformarli e commercializzarli come prodotti propri, mentre, nel contratto di Concessione, vi è una acquisizione continuata di prodotti di una determinata marca per una loro posteriore vendita al pubblico in condizioni omogenee fissate dal Concedente. Di frequente il Somministrato sviluppa la propria pubblicità, a differenza del Cessionario che si beneficia della pubblicità realizzata dal Concedente.

In ogni caso, trattandosi in entrambi i casi di contratti atipici, le condizioni e termini degli stessi, sono rimessi alla volontà delle parti, di conseguenza, (dentro di determinati limiti) possiamo plasmare le condizioni dei contratti come vogliamo.

Non dobbiamo dimenticare che esistono anche altre fattispecie contrattuali che potrebbero adattarsi alle relazioni commerciali:

È un contratto tipico disciplinato dagli articoli 244 a 280 del Codice di Commercio Spagnolo e rispecchia in linea generale gli elementi del Contratto di Commissione di cui all’articolo 1731 del Codice Civile Italiano.

Regio Decreto del 22 agosto 1885, con il quale viene pubblicato il Codice di Commercio

È un contratto atipico con caratteristiche simili al Contratto di Mediazione disciplinato dal Codice Civile Italiano agli articoli 1.754 a 1.765.

Il Contratto di Agenzia in Spagna

È un contratto tipico disciplinato in Spagna dalla Legge 12/1992 con caratteristiche simili al Contratto di Agenzia disciplinato dagli articoli 1.741 a 1.753 del Codice Civile Italiano.

Legge 12/1992, del 27 maggio, sui contratti di agenzia.

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