Nell’ambito dell’imposizione diretta, le norme tributarie di Italia e Spagna stabiliscono un diverso trattamento fiscale tra soggetti fiscalmente residenti e soggetti non residenti.

In entrambi i Paesi vige, in relazione al reddito prodotto da un soggetto residente, il cosiddetto principio di tassazione mondiale (worldwide taxation principle), in virtù del quale il reddito complessivo di tale soggetto, sottoposto a tassazione, è costituito da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti anche quelli all’estero. *Tasse in Spagna Italiani*

Diversamente, i redditi prodotti dai soggetti non residenti, sono sottoposti, in Italia come in Spagna, al principio di territorialità, in virtù del quale, tali soggetti dovranno determinare e versare nei rispettivi paesi, le imposte dirette solo sui redditi ottenuti nel territorio del paese nel quale il reddito è stato prodotto.

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Quindi ad es. un cittadino italiano, residente in Italia ma che sia proprietario di un bene immobile in Spagna tributerà in quest’ultimo Paese solo il reddito fondiario prodotto da tale immobile o viceversa un cittadino spagnolo con residenza nel suo paese che sia titolare di un conto corrente in Italia tributerà nel nostro paese il reddito da capitale relativo agli interessi prodotti da tale conto corrente.

Il principio di territorialità è fissato in Italia dall’art. 3, comma 1, del TUIR (D.P.R. 917/1986): “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato” (l’art. 23 del TUIR determina, quali redditi si considerano prodotti in Italia) ed in Spagna dall’art. 1 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no ResidentesEl Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo de carácter directo que grava la renta obtenida en territorio español por las personas físicas y entidades no residentes en éste.

Con il fine di evitare la tassazione di un reddito sia nel paese in cui questo è stato prodotto sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto molti Paesi hanno sottoscritto degli strumenti di politica internazionale tributaria denominati convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Nel caso concreto, il 29/09/1980, Italia e Spagna firmarono la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (n. 663), attraverso la quale regolarono l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

In conclusione ogni qual volta (a parte le eccezioni previste dalla normativa di riferimento) un cittadino italiano che mantenga la propria residenza in Italia, percepisca un reddito prodotto in Spagna, dovrà presentare nel nostro paese la dichiarazione dei redditi e nel paese iberico la dichiarazione dei redditi dei non residenti, se in caso contrario il concittadino ha acquisito la residenza fiscale in Spagna, presenterà presso l’agenzia delle entrate Italiana unicamente la dichiarazione dei redditi, come non residente, in relazione con il reddito prodotto nel “bel paese” ed in Spagna la propria dichiarazione dei redditi.

Si allegano i link con Le Guide fiscale per i residenti al’ estero dell’Agenzia delle Entrate Italiana e Spagnola.

Guida Fiscale per i Residenti all’estero, Italia.

LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta

Guida Fiscale per i Residenti all’estero, Spagna – Tributación de No Residentes.

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